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L'Associazione italiana della Croce Rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, e' costituita in conformità alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle Convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce Rossa recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi fondamentali: a) umanità: nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce lacomprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli; b) imparzialità: opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica; c) neutralità: si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso; d) indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività in aderenza ai suoi principi, e' ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed e' sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano; e) volontarietà: la Croce rossa e' un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico; f) unita': nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio; g) universalità: la Croce Rossa italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente.
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